Accesso del pubblico ai documenti


Quadro giuridico

Il principio di trasparenza e i diritti dei singoli di accedere ai documenti degli organismi dell’UE sono sanciti sia dall’articolo 15 del TFUE che dall’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e attuati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [regolamento (CE) n. 1049/2001].

Il legame tra il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il quadro Frontex è ribadito all’articolo 74 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.

Il quadro interno per l’accesso del pubblico ai documenti detenuti da Frontex è stabilito dalla decisione n. 25/2016 del 21 settembre 2016.


Domande

Qualsiasi cittadino dell’UE, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia una sede legale nell’UE ha il diritto di accedere ai documenti detenuti da Frontex, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

Per confermare di avere il diritto di richiedere l’accesso ai documenti è necessario fornire una forma di identificazione/prova della propria delega per una persona giuridica residente o con sede legale nell’UE.

Si prega di inviare la richiesta come allegato di posta elettronica in formato PDF, ASICE, ADOC, BDOC o EDOC, firmandola con una firma elettronica qualificata in linea con il regolamento eIDAS [regolamento (UE) n. 910/2014]. Se non si dispone di questo mezzo di identificazione, si prega di fornire una carta d’identità/passaporto/permesso di soggiorno per l’UE (persone fisiche) o di presentare la registrazione della propria entità in uno Stato membro dell’UE e una delega che autorizza ad agire per conto di quest’ultima (persone giuridiche).

Al fine di consentire a Frontex di individuare il documento o i documenti per cui si è presentata domanda, è necessario che la richiesta sia quanto più precisa possibile.

Le domande devono essere presentate qui o per posta:

Transparency Office
Frontex
Pl. Europejski 6
00-844 Varsavia
Polonia


Trattamento

  • La domanda contenente le prove di ammissibilità sarà accettata e trattata entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data di registrazione della stessa.
  • In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato di 15 giorni lavorativi.
  • Frontex risponde per iscritto.
  • In caso di respingimento totale o parziale della domanda, Frontex fornisce una giustificazione.
  • Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta con cui Frontex respinge l’accesso totale o parziale alla documentazione richiesta, è possibile richiedere un riesame della relativa decisione di Frontex attraverso una domanda di conferma.

Informativa sulla protezione dei dati

Il responsabile del trattamento è l’Ufficio per la trasparenza istituito dalla decisione n. 25/2016 del consiglio di amministrazione del 21 settembre 2016. Indirizzo fisico e postale: Pl. Europejski 6 (00-844 Varsavia — PL); pad@frontex.europa.eu.

Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo: dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

Il rispetto del regolamento (CE) n. 1049/2001 richiede il trattamento di dati personali da parte del titolare del trattamento.

I destinatari dei dati sono riservati al personale di Frontex dedicato, che elabora una domanda di accesso pubblico ai documenti. Non vi sarà alcun trasferimento internazionale di dati personali. I dati saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento della chiusura della pratica.

I richiedenti hanno il diritto di accedere ai propri dati, di rettificarli, di limitarli, di opporvisi e di cancellarli, nonché di chiederne la portabilità. I richiedenti hanno facoltà di esercitare i loro diritti tramite l’Ufficio per la trasparenza e possono presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

La trasmissione dei dati è un obbligo stabilito dal regolamento (CE) n. 1049/2001. La mancata trasmissione dei dati renderà la domanda irricevibile.

Un processo decisionale automatizzato o una profilazione non sono intrapresi.
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